Stando a quanto stabilito dalla legge italiana qual è il numero minimo di appartamenti per poter costituire un condominio?
La parola condominio viene utilizzata di frequente, ma la sua definizione non è così scontata come si potrebbe credere. Generalmente sono abituati a definire condominio qualsiasi edificio in cui sono presenti più appartamenti.
Ma esattamente qual è il numero di appartamenti minimo a partire dal quale scatta l’obbligo di costituire un condominio con tutti gli oneri, i diritti e i doveri che ne derivano? Stando a quanto definito dal Codice civile italiano, il condominio è un ente di gestione in cui è presente un Amministratore di condominio che si occupa di agire per conto dei suoi rappresentanti cioè gli inquilini, senza ledere i diritti di alcuno.
Numero minimo di appartamenti per costituire un condominio
In base a quanto stabilito dagli articoli 1117 e seguenti del Codice civile, il condominio è una particolare forma di comunione di un bene dove esistono delle parti di proprietà esclusiva e altre parti di proprietà in comune. La costituzione del condominio ha lo scopo di disciplinare la gestione delle parti di proprietà in comune.
In base a quanto stabilito dalla legge italiana affinché un edificio con più appartamenti sia obbligato a costituirsi sotto forma di condominio è necessario che vi siano almeno due proprietari. Appare evidente che lo strumento del condominio debba essere utilizzato ogni qualvolta ci siano aree di proprietà in comune tra più soggetti. È importante stabilire qual è il momento in cui nasce un condominio perché è a partire da questa data ci si realizza la con proprietà delle parti.
Da quel momento il condomino diventa comproprietario, secondo le scale millesimali, delle parti comuni e ogni decisione deve passare per l’assemblea. Inoltre, con la costituzione di un condominio è necessario nominare un amministratore deciso in comune accordo con gli altri condomini. Infine, ogni spesa deve essere ripartita secondo il principio della proporzionalità delle quote millesimali dei condomini. E le parti in comune non possono essere utilizzate da un singolo condomino senza il consenso all’unanimità.
Dunque, con la costituzione di un condominio nascono una serie di diritti e obblighi che ricadono in capo a ciascun condomino. A questo punto è opportuno specificare qual è la differenza tra condominio e comproprietà. In realtà i due concetti sono simili ma non identici. All’interno di un condominio per la gran parte delle decisioni prevale il criterio della maggioranza e non è necessaria la presenza di un amministratore.